Circolare 9/2019: Novita’ 2020 in tema di Cessioni intra-UE
Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie il nuovo Regolamento UE n. 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020, definisce LE PROVE attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro. La disciplina IVA dispone che il cedente, dopo aver verificato che la controparte comunitaria sia iscritta al sistema “VIES”, e dopo aver appurato il relativo numero di partita IVA comunitaria, deve emettere fattura in regime di non imponibilità ex art. 41 DL 331/1993.
Sono stati previsti due gruppi di prove:
ELEMENTI DI PROVA LETTERA a) | ELEMENTI DI PROVA LETTERA b) |
1) documento o una lettera CMR firmata dal trasportatore | 1) polizza assicurativa relativa alla spedizione/ trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione / trasporto |
2) Polizza di carico | 2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione (es: notaio) |
3) Fattura di trasporto aereo | 3) ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione |
4) Fattura emessa dallo spedizioniere |
Le prove da fornire in caso di controllo variano in base a chi effettuerà il trasporto ovvero se i beni saranno spediti dal venditore/terzo per suo conto o dall’acquirente/terzo per suo conto:
Nel primo caso il cedente dovrà essere in possesso:
- Di almeno due elementi di prova di cui alla lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti
oppure, in alternativa: - Di uno degli elementi di prova di cui alla lettera a) in combinazione di uno degli elementi di prova di cui alla lettera b) che confermano la spedizione.
Nel caso in cui i beni siano trasportati/spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. La dichiarazione dovrà riportare i dati dell’acquirente, le informazioni circa il bene trasportato e del suo arrivo nel Paese di destinazione. Oltre alla dichiarazione il cedente dovrà essere in possesso:
- Di almeno due elementi di prova di cui alla lettera a) rilasciati da due diverse parti indipendenti
oppure, in alternativa: - Di uno degli elementi di prova di cui alla lettera a) in combinazione di uno degli elementi di prova di cui alla lettera b) che confermano la spedizione.
Si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE e per quei casi in cui di fatto il Regolamento non è applicabile (ES: trasporto effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri).