In sostituzione del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento previsti per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al 31/12/2019, è stata introdotta l’agevolazione del credito di imposta riguardante gli acquisti di beni strumentali effettuati a partire dal 1° gennaio 2020.
1. Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
• nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
2. Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Però, da quest’anno è necessario che nella fattura di acquisto di beni strumentali nuovi di cui sopra (sia i beni “non 4.0” sia i beni “4.0”) il Fornitore, su richiesta, apponga l’apposita dicitura:
“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L.160/2019 per gli investimenti in beni materiali/immateriali”.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Squeri e Associati Srl