Le variazioni del luogo di lavoro: distacco transnazionale e lavoro estero
Quando si parla di distacco, bisogna prestare attenzione alla diversa nozione che l’Istituto assume nella disciplina comunitaria. Infatti, secondo l’art. 2 della Direttiva 96/71/CE è da ritenersi lavoratore distaccato colui che, per un periodo di tempo limitato, presta la propria attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il lavoro. Da tale definizione si può quindi desumere che la nozione comunitaria di distacco è ben più ampia di quella italiana (di Alessandro Necchio, Martina Rauli e Alessia Aquila)