Il Lavoro Intermittente: chiarimenti in seguito all’abrogazione del Regio Decreto N. 2657/1923

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il legislatore negli anni ha introdotto alcune tipologie contrattuali flessibili, che incontrano le esigenze di molti datori di lavoro. Fra le tipologie contrattuali che presentano queste caratteristiche assume particolare importanza l’istituto del contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Si tratta di una particolare tipologia contrattuale in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarne la prestazione in base alle proprie esigenze produttive ed organizzative. Come rilevato dall’ultima indagine promossa dall’Istat, tra il 2010 e il 2023 il contratto intermittente ha registrato una rapida espansione, toccando quota 288 mila dipendenti come media mensile nell’anno 2022. Il ricorso a tale tipologia contrattuale è particolarmente diffuso soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione, rappresentando circa il 48% delle posizioni complessivamente occupate nel settore. La disciplina del contratto di lavoro a chiamata si caratterizza tuttavia per la presenza di diverse disposizioni, introdotte dal legislatore negli anni, con l’obiettivo di scongiurarne un uso improprio da parte delle aziende (di Alessandro Necchio, Alessia Aquila e Giulia Grigolin).

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