LA NULLITA’ PER OMESSA CONVOCAZIONE DEL SOCIO – Cass. Civ., Sez. I, 16/09/2019, n. 22987

La disciplina dell’invalidità degli atti prevista per le Società a Responsabilità Limitata è inquadrabile nella tradizionale dicotomia nullità-annullabilità. A livello normativo tali regimi si collocano, per le S.R.L. all’articolo 2479-ter del Codice Civile, rubricato “Invalidità delle decisioni dei soci”. Occorre sin da subito riconoscere che vi è un parallelismo tra la disciplina prevista per le S.R.L. e quella prevista per le S.P.A., nonostante che alcune chiare differenziazioni siano certamente connaturate alla diversità delle due strutture societarie.

Le fattispecie riconducibili al regime di annullabilità sono disciplinate dai primi due commi dell’art. 2479-ter Cod. Civ., il quale comprende le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo e quelle assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per contro proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello delle società. I legittimati attivi all’impugnazione di detti atti viziati sono specificamente individuati dalla norma, la quale impone un termine decisamente stringente – 90 giorni decorrenti dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci – per sollevare le censure lamentate.

Al terzo comma del 2479-ter si ritrova la disciplina delle patologie delle decisioni dei soci che ben possono ricondursi al regime delle nullità, in particolar modo in ragione della corrispondente disciplina prevista per le S.P.A., posto che il legislatore non cita espressamente tale fattispecie. Secondo quanto recita il comma terzo del 2479-ter, chiunque vi abbia interesse può impugnare la decisione nulla nel termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Sono nulle, a norma di legge, le decisioni (a) con oggetto illecito o impossibile e (b) quelle prese in assenza assoluta di informazione.

È propriamente nella categoria sub (b) che la prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (n. 22987 del 16.9.2019) sussume il caso in cui un socio di una S.r.l. non viene convocato all’assemblea, pur avendone interesse. Per comprendere la ratio che sta alla base della decisione va individuata la specifica funzione che il sistema giuridico stesso riserva alla convocazione all’assemblea: si tratta di un rapporto strumentale intercorrente tra convocazione e partecipazione informata del socio all’assemblea. Infatti, l’insieme delle norme dettate in materia di S.R.L. e di S.P.A. fanno desumere che l’informazione di cui il socio ha diritto deve essere necessariamente preventiva (il 2479-bis, nel disciplinare l’assemblea dei soci della s.r.l. parla di “tempestiva informazione”), al fine di permettere al socio stesso di poter partecipare all’assemblea avendo sufficiente cognizione degli argomenti che in tale assemblea verranno trattati.

L’errore che la Cassazione Civile rileva in riferimento alla decisione della Corte di Appello è quello di aver ritenuto sufficiente ad escludere l’applicabilità del 2479-ter, III comma, il mero fatto della regolare notifica del verbale di assemblea al socio non convocato, potendosi configurare, nel caso de quo, soltanto una fattispecie di annullabilità ex 2479-ter, I comma, i.e. annullabilità per decisioni prese non in conformità della legge o dell’atto costitutivo, con conseguente applicabilità del termine breve di 90 giorni.

La confutazione delle posizioni assunte dal Giudice di Appello è motivata, secondo la Cassazione, dall’interpretazione sistematica della norma. In particolare, alla luce del citato parallelismo tra discipline, va compiuto il raffronto tra due dati letterali, ovvero che nell’articolo 2379 (relativo alle S.P.A.) si parla espressamente di “omessa comunicazione”, nel 2749-ter, III comma, si parla di “assenza assoluta di informazioni”. Tale differenza lemmatica è da ricondurre alle peculiarità dei due istituti societari: se, infatti, nella S.P.A. l’unico modo per prendere decisioni è mediante delibere assembleari, nelle S.R.L., invece, esiste la possibilità che vengano prese decisioni extra-assembleari, per le quali – dunque – risulta necessario rendere applicabile il regime di nullità: motivo per cui il legislatore ha ritenuto di servirsi dell’espressione “assenza assoluta di informazioni”.

MASSIMA:
Il legislatore, pur consentendo che i soci della s.r.l. possano scegliere tra una pluralità dei modelli decisionali, ha posto come cardini imprescindibili per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa due elementi, e cioè la informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento deliberativo e l’informazione sugli argomenti da trattare, ed ha sanzionato con la nullità l’inosservanza di tali prescrizioni (nel caso di specie, il socio non aveva ricevuto alcuna informazione preventiva, né sulla convocazione, né in merito all’argomento da trattare).
(Cass. Civ., I Sez., 16/09/2019, n. 22987, in “Diritto e Giustizia”, 17 settembre 2019)