L’amministratore è responsabile se omette le misure necessarie alla cura degli interessi sociali.
(Corte di cassazione – Ordinanza 20 settembre 2024 n. 25260)
Responsabilità dell’amministratore di società per atti contrari agli interessi sociali, per i danni cagionati alla società amministrata, con l’Ordinanza n. 25260 del 20.09.2024 la Corte di cassazione ha ribadito che il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule) non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica.
Infatti, ancorché taluni comportamenti degli amministratori non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, possono comunque essere ritenuti illeciti nella misura in cui si rivelino contrari al dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o al dovere di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati. Di fronte a questi comportamenti, la Corte romana ritiene che l’amministratore debba dunque astenersi dal porli in essere, costituendo essi veri e propri illeciti in violazione dei ridetti doveri di lealtà e diligenza.
Il caso affrontato dalla Corte riguarda il comportamento di un amministratore di una società immobiliare che aveva omesso di mettere a frutto gli immobili della società, arrecandole un danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione. Ed infatti, coincidendo lo scopo sociale con la redditività degli immobili, la scelta gestoria di astenersi dal “metterli a reddito” senza che alla base vi sia una valida ragione, costituisce comportamento contrario agli interessi sociali, in quanto tale escluso dall’ambito dell’insindacabilità delle scelte di gestione e, così, passibile di censura, con le inevitabili conseguenze in ambito risarcitorio a favore della società danneggiata.